L'imputata ha proposto un ricorso per truffa dinanzi alla Corte di Cassazione dopo la condanna nei gradi di merito. La difesa ha contestato la responsabilità penale, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, il diniego delle attenuanti generiche e la misura della sanzione inflitta. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'atto interamente inammissibile. La Corte ha chiarito che le contestazioni relative alla responsabilità e alla sospensione della pena non erano state presentate in appello, diventando così definitive. Inoltre, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche risulta corretto poiché la semplice assenza di precedenti penali non basta a ridurre la pena. La quantificazione della sanzione rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito. Di conseguenza, l'imputata perde il ricorso ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »