La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione personale avverso una condanna per ricettazione. La decisione si fonda sul principio, sancito dal codice di procedura penale, secondo cui l'impugnazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale. La semplice autenticazione della firma dell'imputato da parte del legale non è sufficiente a sanare il vizio procedurale, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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