La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 46164/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione personale presentato da un imputato condannato per furto aggravato. La decisione si fonda sulla modifica dell'art. 613 del codice di procedura penale, che dal 2017 esclude la possibilità per l'imputato di impugnare personalmente la sentenza davanti alla Suprema Corte, rendendo obbligatoria la difesa tecnica di un avvocato. L'inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »