La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di due imputati contro una sentenza di patteggiamento. In un caso, il ricorso si basava su un errore materiale della sentenza (menzione della recidiva non contestata), che la Corte ha corretto d'ufficio rendendo il motivo inammissibile per carenza d'interesse. Nell'altro, la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione patteggiamento non può vertere sull'entità della pena, come l'aumento per la continuazione, poiché tale doglianza non rientra nei motivi tassativamente previsti dalla legge.
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