La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione patteggiamento. Il ricorso era stato presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento, lamentando un'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tale motivo di ricorso è valido solo se la qualificazione giuridica risulta palesemente ed immediatamente eccentrica rispetto all'imputazione, condizione non riscontrata nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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