La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8254/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione patteggiamento. La Corte ha ribadito che l'impugnazione di una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti è consentita solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra cui non rientra il vizio di motivazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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