La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento per reati di droga. La Corte chiarisce che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La doglianza del ricorrente, relativa all'omessa motivazione su cause di proscioglimento, non rientra tra questi, comportando la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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