Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Un imputato, condannato per minaccia aggravata, ha impugnato la sentenza lamentando la mancata valutazione delle cause di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che, a seguito della riforma del 2017 (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), tale impugnazione è possibile solo per specifici motivi tassativamente elencati, tra cui non rientra quello sollevato dal ricorrente. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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