La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15685/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). Il caso ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso patteggiamento è consentito solo per motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra il vizio di motivazione. La Corte ha chiarito che anche le doglianze generiche sulla determinazione della pena costituiscono al più una mera irregolarità, non un'illegalità che possa giustificare l'impugnazione.
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