Un imputato, dopo aver concordato una pena (patteggiamento) per rapina, lesioni e furto, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'illogicità della motivazione sugli elementi a suo carico. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per motivi tassativi, tra i quali non rientra la valutazione del merito probatorio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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