La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso patteggiamento presentato da due imputati. L'ordinanza chiarisce che, dopo la riforma del 2017, le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo per motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha ribadito che la contestazione generica sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento non rientra tra i motivi ammessi, portando alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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