La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento proposto per un presunto vizio di motivazione. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017 (L. 103/2017), l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita tassativamente i motivi di impugnazione a questioni come il consenso, la correlazione accusa-sentenza, la qualificazione giuridica e l'illegalità della pena. Poiché il vizio di motivazione non rientra tra questi, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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