La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento. L'imputato chiedeva l'annullamento della sentenza per ottenere un proscioglimento per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso patteggiamento è consentito solo per motivi tassativi, tra i quali non rientra la valutazione sulla responsabilità o sulla non punibilità ex art. 131-bis c.p., poiché tale valutazione di merito è incompatibile con la natura del rito.
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