La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della tassazione atti enunciati, rigettando il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il caso riguardava una scrittura privata non registrata, relativa alla negoziazione di quote societarie, che era stata menzionata in un decreto ingiuntivo successivamente revocato. L'Agenzia pretendeva una tassazione proporzionale, ma i giudici di merito avevano stabilito una tassazione in misura fissa, anche a seguito di un'azione di autotutela dell'Agenzia stessa. La Cassazione ha confermato che, se l'atto enunciato è inesistente o non produce effetti traslativi, la tassazione è dovuta in misura fissa, condannando l'Agenzia alle spese legali.
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