Una società agricola presenta ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello. La controparte, un ente regionale, risponde con un controricorso. Successivamente, la società ricorrente effettua una rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'ente. La Corte di Cassazione, di conseguenza, dichiara l'estinzione del giudizio e l'assorbimento del ricorso incidentale, specificando che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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