Un imputato, condannato per furto aggravato, presenta ricorso in Cassazione. Nel frattempo, una nuova legge (la Riforma Cartabia) trasforma il reato in procedibile solo a querela della persona offesa. La difesa chiede quindi l'estinzione del reato. La Cassazione, tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile perché basato su una rivalutazione dei fatti, non consentita in quella sede. La Corte stabilisce un principio fondamentale: la relazione tra ricorso inammissibile e procedibilità a querela è di esclusione. L'inammissibilità del ricorso prevale sulla nuova norma più favorevole, rendendo definitiva la condanna. La nuova regola non può essere applicata perché il ricorso, essendo viziato all'origine, non ha mai aperto validamente il giudizio di Cassazione.
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