Un detenuto, autorizzato in passato a usare un computer durante una condanna, viene scarcerato e poi nuovamente arrestato per un altro reato in custodia cautelare. La sua richiesta di ripristinare la vecchia autorizzazione viene respinta. La Corte di Cassazione chiarisce che non esiste l'ultrattività dei provvedimenti del detenuto in questi casi. La scarcerazione interrompe l'efficacia delle autorizzazioni precedenti, poiché legate a un titolo di detenzione diverso e ormai concluso. La competenza per una nuova autorizzazione spetta al giudice che ha disposto la nuova misura cautelare, non più al Tribunale di Sorveglianza. Il ricorso del detenuto viene quindi dichiarato inammissibile.
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