Un cittadino straniero, ospite di un Centro di permanenza per i rimpatri, ha impugnato la decisione del Tribunale che ha convalidato la proroga del suo trattenimento. Lo straniero sosteneva che la pendenza della sua richiesta di sospensione del diniego della protezione internazionale dovesse bloccare la proroga. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il trattenimento del richiedente asilo non dipende dall'efficacia esecutiva del diniego di protezione. La pendenza del ricorso impedisce solo l'espulsione immediata dall'Italia, ma non comporta la cessazione della permanenza nel centro, che rimane valida durante la pendenza del giudizio. Di conseguenza, la proroga è stata legittimamente convalidata.
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