La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26065/2024, dichiara inammissibile un ricorso per il reato di minaccia. La decisione si fonda su un vizio procedurale cruciale: la mancanza della procura speciale per l'impugnazione, obbligatoria per un imputato processato in assenza, e sulla genericità dei motivi di ricorso, che non contestavano efficacemente la sentenza precedente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »