La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso in materia penale a causa della sua natura generica. L'impugnazione, relativa al trattamento sanzionatorio, non presentava critiche specifiche e correlate alla decisione della Corte d'Appello, che peraltro aveva già ridotto la pena. La Suprema Corte ha qualificato l'atto come un ricorso generico, privo di effettiva censura, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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