La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 6175/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso generico avverso la mancata concessione di attenuanti e la ritenuta recidiva. Il ricorso è stato respinto per la sua genericità, non avendo argomentato specificamente contro le motivazioni della corte d'appello, basate sui numerosi precedenti penali del ricorrente. La decisione sottolinea la necessità di correlare le ragioni del ricorso con quelle della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità e la condanna alle spese.
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