La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto che lamentava condotte lesive della propria personalità. Il ricorrente accusava la controparte, un ex magistrato, di aver diffuso dichiarazioni offensive. Tuttavia, i giudici di merito avevano già rigettato la domanda principale per difetto di prova, accogliendo invece la domanda riconvenzionale per calunnia e diffamazione proposta dal controricorrente. Quest'ultimo era stato falsamente accusato di aver ricevuto regali in cambio di favori giudiziari. La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione dei fatti, confermando la responsabilità del ricorrente per le accuse infondate.
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