Un soggetto ha citato in giudizio i vicini per l'occupazione di una corte pertinenziale con vasi e arredi, chiedendone la rimozione. Il tribunale ha qualificato la domanda come azione di rivendicazione, rigettandola poiché l'attore non ha fornito prova rigorosa della proprietà, limitandosi a produrre atti di successione e dati catastali. La Corte d'Appello ha confermato la decisione, precisando che la domanda di usucapione dei vicini non attenua l'onere probatorio dell'attore. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito e che la prova della proprietà deve essere assoluta, non bastando meri indizi o titoli derivativi in assenza di un riconoscimento esplicito della controparte.
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