Un imputato, condannato per tentato riciclaggio e ricettazione, ha ottenuto una riduzione della pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che, una volta stipulato un concordato in appello, non è possibile impugnare la sentenza per questioni relative al calcolo della pena, a meno che quest'ultima non sia palesemente illegale. L'accordo tra le parti ha infatti natura consensuale e serve a chiudere rapidamente il processo. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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