Un uomo viene condannato per ricettazione di una motozappa rubata. In Cassazione, si difende sostenendo che il furto originario non era punibile per mancanza di querela. La Corte Suprema, però, dichiara il ricorso inammissibile. Viene così sancito un principio fondamentale: la condanna per ricettazione è valida anche se il reato presupposto, come il furto, non è concretamente punibile. La decisione chiarisce il legame tra ricettazione e reato presupposto, confermando che la prima è un'infrazione autonoma la cui esistenza non dipende dalla procedibilità del crimine originario.
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