Un imputato, assolto in primo grado per prescrizione del reato di ricettazione (qualificato di particolare tenuità), viene condannato in appello. La Corte d'appello, su impugnazione del PM, non solo ricalcola la prescrizione ma esclude la 'particolare tenuità', non contestata dal PM. La Cassazione annulla la condanna, stabilendo che il giudice d'appello ha violato i limiti dell'effetto devolutivo, pronunciandosi su un punto non impugnato e quindi divenuto definitivo.
Continua »