Un lavoratore chiedeva il pagamento di differenze retributive alla propria azienda datrice di lavoro. Durante il giudizio d'appello, l'azienda veniva dichiarata fallita. Il curatore fallimentare inviava una raccomandata al lavoratore per informarlo del fallimento. La Corte d'Appello dichiarava estinto il giudizio, ritenendo tardiva la riattivazione della causa da parte del lavoratore, calcolando il termine di tre mesi dalla ricezione di quella raccomandata. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che, in caso di fallimento, il termine per la riassunzione del processo interrotto non decorre dalla semplice comunicazione del curatore, ma richiede una formale dichiarazione del giudice in udienza o una comunicazione ufficiale della cancelleria, garantendo così la conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo.
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