Una società creditrice ha chiesto di ammettere al passivo di un fallimento un credito riconosciuto da una sentenza del 2012. Il fallimento era stato dichiarato nel 2013, dopo la revoca di un concordato preventivo avviato nel 2012. La curatela sosteneva che la sentenza fosse inopponibile, ritenendo che, per il principio di consecuzione delle procedure concorsuali, gli effetti del fallimento dovessero retroagire alla data del concordato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fallimento. I giudici hanno chiarito che la consecuzione delle procedure concorsuali non ha una portata retroattiva generale. Ai fini dell'opponibilità delle sentenze, rileva solo la data della dichiarazione di fallimento e non quella del concordato. La sentenza, emessa prima del fallimento e passata in giudicato, è quindi pienamente opponibile.
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