L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società immobiliare la qualifica di ente fittizio e interposto, disconoscendo la detrazione IVA per operazioni inesistenti legate a una serie di compravendite commerciali. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità dello scomputo dell'imposta, stabilendo che le società prive di sede effettiva e dipendenti non possono detrarre l'IVA su fatture che costituiscono mera finzione cartolare. La Suprema Corte ha inoltre annullato una precedente decisione di revocazione favorevole alla società, precisando che l'errore di fatto non può riguardare punti controversi ampiamente dibattuti tra le parti nel processo. Infine, la Corte ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria per l'omessa decisione del giudice di merito sulla deduzione di costi fittizi, rinviando la causa per un nuovo esame.
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