Un Lavoratore ha chiesto la revocazione per errore di fatto di una precedente ordinanza della Corte di Cassazione. Tale ordinanza aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, poiché il difensore aveva comunicato la rinuncia all'impugnazione, salvo poi ritenerla tempestiva. Il Lavoratore contestava che una rinuncia "irrituale" non dovesse comportare automaticamente l'inammissibilità, richiedendo una valutazione dell'interesse. La Corte ha respinto la richiesta. Ha stabilito che la censura non riguardava un errore di percezione dei fatti, bensì una presunta errata applicazione dei principi giuridici sulle conseguenze della rinuncia. Di conseguenza, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, confermando la precedente decisione e condannando il Lavoratore alle spese.
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