Un avvocato ha impugnato in proprio la revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti della sua assistita, ritenuta proprietaria di un immobile di rilevante valore. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva del legale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che solo il cittadino interessato, e non il suo difensore, ha il diritto di contestare la revoca del beneficio. L'avvocato può agire in giudizio unicamente per chiedere la liquidazione dei propri compensi, a patto che il beneficio statale sia ancora attivo. Di conseguenza, il ricorso del professionista è stato dichiarato inammissibile, con l'obbligo di pagare un ulteriore contributo unificato.
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