Il Condannato subisce la revoca della sospensione condizionale della pena perché, entro i cinque anni dalla prima condanna definitiva, commette un nuovo reato. La difesa sostiene che la pena originaria sia ormai estinta per prescrizione, essendo decorsi più di dieci anni dalla prima sentenza. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che la prescrizione della pena sospesa non decorre durante il periodo di sospensione. Il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui si verifica la causa di revoca del beneficio, ossia dalla commissione del nuovo reato accertato in via definitiva. Di conseguenza, la revoca della sospensione condizionale della pena è pienamente legittima e il Condannato deve scontare la sanzione originaria, oltre a pagare le spese processuali.
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