Una docente della scuola elementare ha richiesto e ottenuto il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre l'età pensionabile. Tuttavia, prima dell'effettivo inizio del prolungamento, è entrato in vigore il decreto legge n. 90/2014, che ha abolito tale istituto e previsto la revoca dei provvedimenti non ancora efficaci. Il dirigente scolastico ha quindi revocato l'estensione. La docente ha impugnato la revoca, sostenendo di avere un diritto quesito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che il trattenimento in servizio non costituisce un diritto assoluto ma una facoltà discrezionale della Pubblica Amministrazione, e che la revoca era obbligatoria poiché l'efficacia del prolungamento era successiva all'entrata in vigore della nuova legge, volta a favorire il ricambio generazionale.
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