La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia al riesame avverso un decreto di sequestro preventivo non crea una preclusione assoluta, o giudicato cautelare, che impedisca di presentare una successiva istanza di revoca parziale. Nel caso di specie, un imprenditore aveva ottenuto la restituzione di una parte cospicua dei fondi sequestrati, ma la sua richiesta di revoca era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale del Riesame. La Cassazione ha annullato tale decisione, affermando che il giudice deve sempre valutare nel merito l'istanza di revoca, distinguendola dal riesame, che attiene ai presupposti genetici della misura.
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