Una società garante, dopo aver onorato una garanzia pubblica per un finanziamento a un'impresa poi fallita, ha chiesto di essere ammessa al passivo con privilegio. I giudici di merito avevano negato il privilegio per l'assenza di un formale atto di revoca del beneficio. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il credito del garante, derivante da una garanzia pubblica, gode del privilegio anche senza un provvedimento formale di revoca, poiché il credito sorge con il solo pagamento al finanziatore.
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