Un condannato aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena. Successivamente, ha commesso altri reati ed è stato nuovamente condannato con sentenze definitive. Il Tribunale di Enna ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, basandosi sull'articolo 168, primo comma, n. 1, del codice penale, poiché il condannato aveva commesso un nuovo reato entro il periodo di prova. Il condannato ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che la revoca era illegittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la legittimità della revoca della sospensione condizionale della pena.
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