Una cittadina richiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una causa di divorzio, dichiarando un reddito iniziale molto basso. Successivamente, durante l'udienza presidenziale, dichiara di aver iniziato a convivere con un nuovo compagno che percepisce un reddito mensile stabile. Il Tribunale revoca l'ammissione al beneficio poiché il cumulo dei redditi dei conviventi supera la soglia di legge. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, confermando che per il patrocinio a spese dello Stato si deve tenere conto di ogni variazione di reddito avvenuta dopo la domanda e per tutta la durata del processo, compreso il reddito del convivente di fatto.
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