Un imputato è stato condannato per reati di ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con marchi contraffatti. Ha presentato ricorso contro la sentenza d'appello che, pur accogliendo il suo ricorso, ha revocato la sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la revoca della sospensione condizionale della pena, quando obbligatoria per legge (come in caso di precedenti concessioni multiple), ha natura dichiarativa. Questo significa che la revoca può avvenire anche in appello, senza violare il divieto di "reformatio in peius", anche se l'imputato è l'unico ricorrente. L'imputato aveva già beneficiato della sospensione condizionale per ben quattro volte.
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