L'Indagata, accusata di truffa aggravata e reati tributari, ha impugnato il diniego di revoca dei sequestri preventivi su conti correnti e disponibilità finanziarie. Successivamente, la difesa ha ottenuto la restituzione integrale dei beni bloccati tramite altri canali processuali. Avendo riottenuto il patrimonio, l'Indagata ha depositato formale rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per rinuncia, ma ha escluso qualsiasi condanna al pagamento delle spese legali o delle sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende. I giudici hanno chiarito che il venir meno dell'interesse causato dalla restituzione dei beni non costituisce soccombenza, tutelando la posizione della ricorrente.
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