Un'azienda agricola ottiene un finanziamento regionale per impiantare un mandorleto, con l'obbligo di non modificare la destinazione del terreno per dieci anni. Dopo aver incassato il saldo, l'azienda sostituisce i mandorli con degli ulivi senza alcuna autorizzazione, giustificandosi con la mancata crescita delle piante originarie. La Regione dispone la revoca del contributo pubblico e chiede la restituzione delle somme. La Corte di Cassazione conferma la decisione: la modifica unilaterale del progetto, avvenuta dopo la sua conclusione e senza autorizzazione preventiva, costituisce un grave inadempimento. L'azienda perde la causa e deve restituire l'intero importo.
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