L'Agenzia delle Entrate ha disposto la revisione della rendita catastale di alcuni immobili situati in una specifica microzona comunale, aumentandone la classe di merito. I proprietari hanno impugnato l'atto, ritenendolo privo di motivazione. La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione ai contribuenti, annullando il provvedimento. L'ente impositore ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Da un lato, l'amministrazione ha erroneamente inserito nel ricorso i dati di un altro contribuente e di un'altra zona. Dall'altro, la Corte ha ribadito che l'atto di revisione non può limitarsi a un mero calcolo statistico sul valore medio di mercato della zona, ma deve indicare gli elementi concreti che giustificano la variazione per il singolo immobile. L'Agenzia delle Entrate perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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