Un capotreno ha citato in giudizio la sua Azienda perché la sua retribuzione durante le ferie non includeva diverse indennità variabili (notturni, festivi, trasferta) legate alle sue mansioni. L'Azienda si difendeva applicando il contratto collettivo che escludeva tali voci. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Lavoratore. Ha stabilito un principio fondamentale: la retribuzione durante le ferie deve comprendere tutte le somme collegate allo svolgimento del lavoro, anche quelle variabili. Escluderle creerebbe un 'effetto dissuasivo', scoraggiando il lavoratore dal godere del suo diritto al riposo. Pertanto, le clausole dei contratti collettivi in contrasto con questo principio, derivante dal diritto europeo, sono nulle e non vanno applicate. L'Azienda ha perso la causa e deve pagare le differenze.
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