La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un avviso di accertamento notificato direttamente a un amministratore di fatto. La sentenza stabilisce un principio chiaro sulla responsabilità dell'amministratore di una società schermo. Se la società è un'entità fittizia, creata e gestita solo per l'esclusivo beneficio dell'amministratore, le sanzioni per le violazioni tributarie non ricadono sull'ente, ma direttamente sulla persona fisica. L'amministratore, in questi casi, non può nascondersi dietro la personalità giuridica della società. La Corte ha quindi respinto il ricorso del contribuente, confermando che egli deve rispondere personalmente delle sanzioni con il proprio patrimonio.
Continua »