Una clinica privata accreditata ha eseguito prestazioni sanitarie oltre il tetto di spesa concordato. Invece di seguire le vie ordinarie, ha ceduto questi crediti contestati a una società terza, dichiarando falsamente che fossero certi ed esigibili. La società terza ha poi ottenuto il pagamento forzato dall'Azienda Sanitaria tramite pignoramento, causando un danno pubblico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della clinica, confermando che sussiste la responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti. Le Sezioni Unite hanno chiarito che le strutture sanitarie private accreditate sono inserite nell'organizzazione pubblica. Di conseguenza, la violazione dei limiti di spesa e l'uso di raggiri per ottenere pagamenti non dovuti rientrano pienamente nella giurisdizione del giudice contabile, in quanto configurano un danno erariale diretto alle casse pubbliche.
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