La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale riguardo alle spese del fallimento revocato. Anche qualora alla revoca segua una nuova dichiarazione di fallimento della stessa impresa, la responsabilità per i compensi dei professionisti della prima procedura resta a carico dello Stato (Erario). La Corte ha chiarito che si tratta di due procedure distinte e autonome, e la responsabilità erariale, derivante dalla natura officiosa della procedura revocata, non può essere trasferita sul patrimonio del secondo fallimento.
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