Una società acquirente stipula un preliminare per l'acquisto di un immobile, scoprendo solo dopo che la venditrice non è l'unica proprietaria. A causa del mancato acquisto, la società chiede il risarcimento dei danni ai presunti mediatori, accusandoli di aver taciuto la comproprietà. Il Tribunale rigetta la domanda per mancanza di prove sul ruolo dei mediatori e sul danno. La Corte d'Appello dichiara inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità dei motivi. La Cassazione conferma l'inammissibilità del ricorso: la società ha contestato solo il merito della vicenda, senza impugnare la decisione procedurale di inammissibilità dell'appello. Di conseguenza, viene esclusa ogni responsabilità del mediatore e la ricorrente viene condannata a pagare le spese di giudizio.
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