Due locatori hanno impugnato un lodo arbitrale che aveva respinto le loro richieste di risoluzione di contratti di locazione e affitto d'azienda, condannandoli a pagare indennità alla società conduttrice. Essi lamentavano violazioni di principi di ordine pubblico, come la responsabilità contrattuale e l'autonomia negoziale. La Corte d'Appello aveva rigettato l'impugnazione. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'impugnazione di un lodo arbitrale secondo equità è possibile solo per violazione di principi di ordine pubblico in senso stretto, ovvero norme fondamentali e inderogabili a tutela di interessi generali. I principi del codice civile invocati non rientrano in questa categoria, e gli arbitri avevano correttamente valutato il comportamento delle parti e la tacita rinuncia alla clausola risolutiva espressa. La sentenza conferma i limiti dell'Impugnazione lodo arbitrale per equità.
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