L'Imprenditrice, beneficiaria di fondi pubblici regionali per il settore turistico, è stata condannata dalla Corte dei Conti a risarcire oltre ottocentomila euro per aver rendicontato spese gonfiate rispetto a quelle realmente sostenute. L'Imprenditrice ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la giurisdizione del giudice contabile e lamentando un travisamento delle prove. Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, confermando che l'erogazione di finanziamenti pubblici instaura un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, sussiste la responsabilità contabile del privato in caso di utilizzo dei fondi per finalità diverse da quelle pattuite. La Cassazione ha inoltre chiarito che non può riesaminare il merito delle prove o gli errori di interpretazione delle norme da parte del giudice speciale, trattandosi di limiti interni alla giurisdizione.
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