Un amministratore di banca viene sanzionato dall'Autorità di Vigilanza per gravi carenze procedurali, tra cui l'aver favorito l'acquisto di azioni della capogruppo con finanziamenti erogati dalla banca stessa. L'amministratore si difende sostenendo di non avere deleghe operative. La Corte di Cassazione conferma la sanzione, chiarendo che la responsabilità dell'amministratore bancario sussiste anche se non esecutivo. Egli ha il dovere di informarsi e vigilare attivamente. Inoltre, la Corte stabilisce che la prova della violazione può basarsi su presunzioni, quando gli indizi sono gravi, precisi e concordanti, come nel caso di un palese conflitto di interessi.
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