Un individuo, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando vizi procedurali e l'impossibilità del reato, dato che il suo motociclo non era funzionante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il reato di resistenza sussiste se la condotta è pericolosa e ostacola l'operato delle forze dell'ordine, a prescindere dal funzionamento del veicolo. Le eccezioni procedurali, inoltre, sono state ritenute tardive.
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